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giovedì, 09 settembre 2010

Statuto

Approvato con delibera di Consiglio nr. 53 di data 4 settembre 2006.
 
CAPO I - PRINCIPI GENERALI 4
Art. 1. - Autonomia della Comunità di Pinzolo    4
Art. 2. - Elementi costitutivi del Comune            4
Art. 3. - Attività e finalità del Comune    4

Art. 4. - Tutela e valorizzazione del territorio e degli usi civici      5

CAPO II - PARTECIPAZIONE E RUOLO DEI CITTADINI 6
Art. 5. - Princìpi           6
Art. 6. - Richieste di informazioni, petizioni e proposte   6
Art. 7. - Consultazione popolare            7
Art. 8. - Consulte e conferenze 7

Art. 9. - Comitati delle donne, dei ragazzi, dei giovani e degli anziani     7

Art.10. - Referendum propositivo          7

Art.11. - Diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni     9

Art. 12. - Difensore civico         9
CAPO III - ORGANI ISTITUZIONALI COMUNALI 10
Art. 13. - Il Sindaco       10
Art. 14. - Delegato del Sindaco 10
Art. 15. - Il Vicesindaco 11
Art. 16. - La Giunta comunale    11
Art. 17. - Consiglio comunale    12
Art. 18. - Il Presidente del Consiglio comunale   13
Art. 19. - Attribuzioni del Presidente      13
Art. 20. - Procedure di convocazione e deliberazione     14
Art. 21. - Funzionamento del Consiglio 14
Art. 22. - I Gruppi consiliari        15
Art. 23. - Consiglieri      15
Art. 24. - Il Consigliere incaricato           16
Art. 25. - Partecipazione in Enti 16

CAPO IV - LA COLLABORAZIONE INTERCOMUNALE E CON ALTRI ENTI PUBBLICI      16

Art. 26. - Principio ispiratore      16
Art. 27. - Razionalizzazione dei servizi locali       17

Art. 28. - Principio di collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento          17

CAPO V - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI   17
Art. 29. - Principio ispiratore      17
Art. 30. - Aggiornamento del personale ed incarichi esterni        18
Art. 31. - Organizzazione           18
Art. 32. - Segretario generale.   18
Art. 33. - Rappresentanza in giudizio     19
CAPO VI - ATTIVITÀ NORMATIVA E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO         19
Art. 34. - Autonomia statutaria   19
Art. 35. - Potestà regolamentare            19
Art. 36. - Fonti di interpretazione           20
Art. 37. - Pubblicità degli atti normativi 20
Art. 38. - Procedimento amministrativo 20
CAPO VII - SERVIZI PUBBLICI 21
Art. 39. - Norme generali           21
Art. 40. - Tariffe            21
Art. 41. - Partecipazione a società di capitali     22
CAPO VIII - BENI E CONTRATTI - GESTIONE FINANZIARIA      22
Art. 42. - Beni comunali 22
Art. 43. - Contratti         22
Art. 44. - Linee programmatiche 23
Art. 45. - Programmazione finanziaria - controllo            23
Art. 46. - Controllo di gestione 23
Art. 47. - La gestione del patrimonio      24
Art. 48.- Il revisore dei conti      24
CAPO IX DISCIPLINA TRANSITORIA     24
Art. 49. - Regolamenti   24
Art. 50. - Revisione statutaria    24
Art. 51. - Norme transitorie        24
Art. 52. - Disposizioni finali       25
 
 
PREAMBOLO
 
Il COMUNE DI PINZOLO
rappresentato dal Consiglio comunale,
 

nel quadro dei valori e dei principi della Costituzione della Repubblica, delle Convenzioni Internazionali sui diritti, dello Statuto speciale di autonomia della Regione Trentino Alto – Adige e nell'ambito dei principi contenuti nella Carta Europea dell'autonomia locale adottata a Versailles nel 1954 e a Strasburgo nel 1985 dal Consiglio d'Europa, con la quale la valorizzazione dell'autonomia è collegata al contesto dei processi di unificazione europea;

considerato che intende:

- perseguire forme di collaborazione intercomunale anche allo scopo di favorire buoni rapporti reciproci e forme di razionalizzazione dell’azione amministrativa;

 - tutelare e valorizzare il proprio territorio quale risorsa legata alla propria comunità e al proprio sviluppo culturale, sociale ed economico;

 - tutelare e valorizzare gli usi civici sulle terre comuni che costituiscono una parte rilevante del proprio territorio;

 - promuovere la centralità del cittadino, con i suoi diritti ed i suoi doveri, con il suo essere soggetto e non oggetto dell'attività politica e amministrativa, protagonista informato e responsabile della vita comunitaria;

 - fondare la propria convivenza civile sui valori della pace, della tolleranza, della solidarietà, della sussidiarietà e dell'accoglienza, riconoscendo la presenza anche organizzata di cittadini italiani e stranieri che svolgano un’attività continuativa di lavoro o di studio nel territorio del Comune.

 
 
ADOTTA
 
CON DELIBERA n. 53 DEL GIORNO 04 settembre 2006 --
 
Il presente
 
STATUTO DEL COMUNE DI PINZOLO
 
dal quale il preambolo costituisce parte integrante.
 
 
 
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
 
Art. 1. - Autonomia della Comunità di Pinzolo
 

1.         Il Comune di Pinzolo è autonomo ai sensi degli artt. 114, 117, 118 e 119 della Costituzione.

2.         L’autonomia normativa del Comune si esplica nella potestà statutaria e regolamentare.

 
Art. 2. - Elementi costitutivi del Comune
 

1.         Il territorio del Comune di Pinzolo è costituito dagli agglomerati urbani di Pinzolo, di S. Antonio di Mavignola, di Madonna di Campiglio, di Campo Carlo Magno e altri minori. Ha una superficie di ettari 6930; confina con i Comuni di Giustino, Stenico, Ragoli, Dimaro, Comezzadura, Mezzana, Pellizzano, Ossana, Carisolo e Caderzone.

2.         Il Comune ha sede a Pinzolo in viale della Pace, 8. Attiva uffici decentrati nelle frazioni di Madonna di Campiglio via Pradalago 10 e di S. Antonio di Mavignola, viale Dolomiti di Brenta nr. 18.

3.         Sono considerati cittadini del Comune di Pinzolo, salva l'osservanza di disposizioni specifiche

a)         i residenti nel Comune anche se non elettori;

b)         gli emigranti che richiedono di essere iscritti nell’apposito albo.

4.         I cittadini hanno il dovere di rispettare il proprio ambiente, le risorse del territorio e i beni storici e collaborano alla loro salvaguardia. Possono segnalare alle competenti autorità gli abusi commessi e possono sollecitare l'azione di danno nei confronti di chiunque compia atti di danneggiamento o di vandalismo.

5.         Lo stemma del Comune raffigura un rododendro come descritto dal decreto di riconoscimento del Re d’Italia Vittorio Emanuiele III° di data 28 giugno 1928.

6.         Allo scopo di valorizzare il senso di comune appartenenza di cui al preambolo e nel rispetto dell'autonomia di ciascun Comune, i cittadini del Comune sono considerati cittadini della Comunità della Val Rendena.

 

Art. 3. - Attività e finalità del Comune

 

1.         Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, anche mediante forme di collaborazione intercomunali nell’erogazione dei servizi e nello svolgimento di attività.

2.         Esercita, secondo il principio della sussidiarietà, tutte le funzioni a favore della popolazione e del territorio che non siano espressamente attribuite dall'ordinamento ad altri enti.

3.         Gestisce altresì i servizi comunali per le materie di competenza statale nei casi previsti dalla legge.

4.         Informa la propria attività al principio di legalità ed in particolare al rispetto dell’ordinamento comunitario, della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della legge sull'autonomia locale.

5.         Garantisce:

a)         il rispetto della persona e dei relativi diritti;

b)         la tutela della famiglia;

c)         la tutela delle aggregazioni sociali dove si svolge e si sviluppa la personalità dei cittadini.

6.         Promuove, anche in collaborazione con altri Enti pubblici assumendo la programmazione economica e territoriale come metodo di intervento:

a)         erogazione di Servizi

b)         la partecipazione dei propri cittadini e delle aggregazioni sociali presenti sul proprio territorio alla vita politica ed amministrativa della comunità locale;

c)         la solidarietà della comunità indirizzando la propria azione all'obiettivo di un sistema di sicurezza sociale;

d)         la pari opportunità tra i cittadini senza discriminazione di razza, origine, lingua, sesso, cultura e religione, nel riconoscimento e valorizzazione delle differenze;

e)         l'occupazione lavorativa non solo come mezzo di sostentamento ma anche quale espressione delle attività e delle capacità;

f)          l'armonico sviluppo economico, sociale e territoriale della comunità, ecologicamente sostenibile;

g)         il diritto alla salute, allo studio, alla cultura, alla formazione permanente;

h)         l'attività sportiva e ricreativa;

i)          la cultura della pace e della tolleranza anche attraverso i rapporti di gemellaggio con altri Comuni e iniziative di sensibilizzazione e cooperazione;

j)          la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e il recupero delle tradizioni e consuetudini locali;

k)         la tutela del territorio ed in particolare del patrimonio boschivo, considerato come risorsa della Comunità, allo scopo di salvaguardarne il potenziale produttivo alle generazioni future;

l)          la tutela e la gestione degli usi civici;

m)        controlli del patrimonio territoriale ambientale storico e sociale esercitando azioni contro attività o omissioni che lo danneggino.

7.         Si avvale anche di mezzi informatici e telematici per lo scambio di informazioni e di documenti con altri enti pubblici o con privati.

8.         L'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, di massima semplicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto

 

Art. 4. - Tutela e valorizzazione del territorio e degli usi civici

 

1.         Il Comune, nell’ambito della tutela e valorizzazione del proprio territorio, provvede alla salvaguardia degli usi civici in quanto diritti perpetui sulle terre comuni e collegati alle antiche tradizioni locali ab immemorabili.

2.         All'Amministrazione e alla regolamentazione delle terre comuni soggette ad uso civico provvede direttamente il Consiglio comunale. I proventi dei beni di uso civico e la loro destinazione devono essere messi in evidenza in allegato al bilancio comunale.

 
 
 
 
CAPO II - PARTECIPAZIONE E RUOLO DEI CITTADINI
 
Art. 5. - Princìpi

1.         Il Comune attua il principio di sussidiarietà, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato.

2.         Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche su base di quartiere o di frazione e tenendo conto delle differenze di genere, da parte di:

a) cittadini residenti, intesi ai fini del presente capo, come singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l’esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali;

b) persone con oltre sessantacinque anni d’età;

c) altre specifiche categorie di popolazione presenti sul territorio comunale, di volta in volta individuate.

 
Art. 6. - Richieste di informazioni, petizioni e proposte

1.         I cittadini residenti possono rivolgere all'Amministrazione comunale richieste di informazioni, petizioni e proposte, dirette a promuovere una migliore tutela di interessi individuali e collettivi.

2.         Si intendono:

a)         per richieste d’informazioni la richiesta scritta con la quale si chiedono ragioni su specifici problemi o aspetti dell’attività dell’Amministrazione;

b)         per petizione: la richiesta scritta presentata, da almeno 100 cittadini residenti, diretta a porre all'attenzione della Giunta comunale o del Consiglio comunale una questione di interesse collettivo;

c)         per proposta: la richiesta scritta presentata da almeno 100 cittadini residenti, per l'adozione di un atto, di contenuto determinato, rispondente ad un interesse collettivo, di competenza della Giunta o del Consiglio.

3.         Le richieste d’informazioni sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a rispondere motivatamente entro sessanta giorni dalla data di presentazione.

4.         Le petizioni sono presentate al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio iscrivono all’ordine del giorno rispettivamente della Giunta o del Consiglio la questione e ne informano il primo firmatario.

5.         Le proposte sono presentate al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale, redatte nella forma dell’atto di cui è richiesta l’adozione, accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione sia sugli aspetti sostanziali che su quelli formali e procedurali. Qualora l’attività istruttoria confermi la regolarità della proposta, la stessa è iscritta all’ordine del giorno dell’organo competente all’approvazione e di ciò è informato il primo firmatario.

 
Art. 7. - Consultazione popolare

1.         Il Comune, può consultare la popolazione presente sul proprio territorio, o parte di questa in ragione dell’oggetto della consultazione medesima.

2.         Il processo di consultazione è improntato a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme.

3.         Il Consiglio comunale delibera riguardo all’indizione di una consultazione popolare, su proposta formulata dalla Giunta o da un quarto dei Consiglieri assegnati o da almeno 100 cittadini residenti.

4.         Contestualmente all’indizione, il Consiglio comunale identifica puntualmente i soggetti, l’oggetto e le modalità di consultazione.

5.         Il Consiglio comunale, entro tre mesi, prende atto delle risultanze della consultazione ed assume motivatamente le deliberazioni conseguenti.

6.         L’esito della consultazione non vincola l’Amministrazione.

 
Art. 8. - Consulte e conferenze
 

1.         Sono istituite le Consulte Frazionali quali organismi permanenti di partecipazione degli abitati di Pinzolo, S. Antonio di Mavignola e Madonna di Campiglio. Le Consulte frazionali si riuniscono per trattare i problemi di gestione delle rispettive frazioni. Il Sindaco annualmente relaziona separatamente alle tre consulte frazionali aperte all’intera popolazione in merito alla gestione dell’Amministrazione, sulla base delle linee programmatiche di cui all’art. nr. 44.

Mediante apposito regolamento il Consiglio comunale stabilisce le modalità di nomina dei membri e le funzioni.

2.         Il Sindaco e la Giunta comunale annualmente invitano le associazioni locali a partecipare ad un’apposita conferenza per verificare ed orientare le scelte del Comune e in particolare l’adeguatezza dei servizi resi dal Comune alla comunità.

3.         Sono indette dal Sindaco conferenze con settori particolari della popolazione riguardanti specifiche questioni, su richiesta della Giunta, del Presidente del Consiglio, di singoli Assessori, di un quarto dei Consiglieri assegnati o di almeno 30 “cittadini residenti”. 

 

Art. 9. Comitati delle donne, dei ragazzi, dei giovani e degli anziani

 

1.         Il Comune riconosce, quali propri interlocutori istituzionali secondo le disposizioni dettate dal regolamento, i comitati autonomamente istituiti ed aventi fra i propri fini:

a)         la promozione del ruolo della donna nell’ambito della società e dell’attività politica del Comune di Pinzolo;

b)         la promozione del ruolo dell’anziano nell’ambito del territorio del Comune, per garantirne gli interessi e tutelarne gli specifici bisogni;

c)         la promozione di iniziative culturali, sportive, ecc. tese a favorire l’attività di gruppo ed il confronto fra ragazzi e giovani del Comune e con quelli di Comuni vicini, anche attraverso la collaborazione con le scuole e altre istituzioni.

 
Art. 10. - Referendum propositivo
 

1.         Nelle materie di competenza comunale è ammesso referendum propositivo.

2.         Il referendum propositivo è finalizzato all’espressione di indirizzi da parte della popolazione, su specifiche tematiche di competenza del Consiglio comunale o della Giunta, non compiutamente e definitivamente disciplinate.

3.         Non possono essere oggetto di quesiti referendari:

a)         le proposte contrarie all’Ordinamento comunitario, la Costituzione, le Leggi o lo Statuto;

b)         i quesiti riguardanti problematiche già oggetto di consultazione referendaria nel corso del mandato amministrativo in corso;

c)         il bilancio, i tributi e le tariffe.

4.         La proposta di referendum, presentata da un comitato composto da almeno cinque cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale è indirizzata al Presidente del Consiglio o al Sindaco.

5.         Nella proposta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio ed in modo tale che a questi si possa rispondere con un “sì” o con un “no”.

6.         Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.

7.         I referendum non possono essere indetti nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo, né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

8.         Il giudizio sulla regolarità, legittimità e ammissibilità della proposta di referendum, deve essere espresso entro 30 giorni da un organo collegiale formato dal Segretario generale e da due garanti esperti in materie giuridico-amministrative, eletti dal Consiglio comunale. Il Comitato dei Garanti assume tutte le decisioni necessarie per consentire l’espressione della volontà popolare nel quadro della tutela dell’ordinamento.

9.         Se il referendum è ammesso non possono essere adottati provvedimenti amministrativi sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all’espletamento della consultazione referendaria, fatti salvi i casi di situazioni urgenti valutate dal Comitato dei Garanti.

10.       Dopo la verifica di ammissibilità dei quesiti referendari, il Comitato promotore provvede alla raccolta delle sottoscrizioni in numero minimo pari al 10% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune per l’elezione del Sindaco e del Consiglio, da effettuarsi entro il termine di 60 giorni.

11.       Il Presidente del Consiglio o il Sindaco, entro venti giorni dalla raccolta delle sottoscrizioni, indice il referendum, da tenersi entro i successivi 60 giorni.

12.       Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune in possesso dei   requisiti per l’iscrizione alle liste elettorali per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, che alla data della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

13.       Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione il 30% degli aventi diritto al voto.

14.       L’esito della consultazione referendaria vincola l’Amministrazione in carica.

15.       Per le operazioni preordinate allo svolgimento dei referendum previsti dal presente Statuto, ed in particolare tempi e modalità di raccolta delle sottoscrizioni, verifica delle sottoscrizioni, procedimento elettorale preparatorio, norme generali sulla votazione, scrutinio e proclamazione dei risultati, si applica quanto previsto dal Comune con regolamento.

 

Art. 11.- Diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni

 

1.         Il Comune si ispira al principio di pubblicità dei propri atti. Il segreto può essere opposto nei casi previsti dalla legge. Per ragioni di riservatezza di persone singole, gruppi o imprese il Sindaco può vietare la esibizione di determinati atti con provvedimento temporaneo e motivato.

2.         I cittadini e gli interessati possono prendere visione degli atti amministrativi e dei documenti a norma dell’ordinamento. L'esame è gratuito. Possono far estrarre copia previo pagamento dei costi di riproduzione, salva l'osservanza degli obblighi in materia di bollo e i diritti di ricerca e visura. Gli uffici evadono tali richieste nei limiti imposti dalle esigenze organizzative e dalle priorità e comunque entro i termini di legge.

3.         Il Comune assicura il diritto dei cittadini singoli e associati di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione. Si osservano le disposizioni di cui al comma 1 per le informazioni segrete o riservate, e di cui al comma 2 per l'evasione delle richieste da parte dell'Amministrazione comunale.

4.         Il Comune assicura l'informazione sugli atti fondamentali e sui principali avvenimenti della comunità pubblicando all’albo Comunale e nel proprio sito internet gli atti pubblici. Ulteriori informazioni saranno inviate a tutte le famiglie residenti mediante un bollettino periodico.

 
 
Art. 12. - Difensore civico
 

1.         È assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell’attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.

2.         Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell’imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell’azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

3.         Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all’Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.

4.         Con la convenzione il Consiglio impegna l’Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l’accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

5.         Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all’istituto.

 
CAPO III - ORGANI ISTITUZIONALI COMUNALI
 
Art. 13. - Il Sindaco
 

1.         Il Sindaco rappresenta la Comunità ed il Comune.

2.         Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune, sovrintende al funzionamento degli uffici ed all’esecuzione degli atti e vigila sull'attività svolta dal Comune sia in forma diretta, che indiretta.

3.         Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.

4.         Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.

5.         Il Sindaco comunque, qualora non espressamente vietato da specifiche disposizioni di legge:

a) rilascia le autorizzazioni;
b) adotta le ordinanze;
c) stipula gli accordi ed i contratti;

d) emana le direttive ed adotta gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;

e) approva i bandi di gara e di concorso;

f) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.

6.         Gli atti di cui al comma 4 e al comma 5, lettere a), b), c), e) ed f) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell’Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori, dirigenti o funzionari contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.

7. Il Sindaco e gli Assessori adottano gli atti di natura tecnico gestionale di rispettiva competenza, previa espressione, da parte del responsabile della struttura competente all’istruttoria e del responsabile di ragioneria, rispettivamente del parere di regolarità tecnico - amministrativa e di regolarità contabile, secondo quanto previsto dall’ordinamento in relazione alle proposte di deliberazione. Gli uffici responsabili, garantiscono comunque l’efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all’emanazione dei rispettivi atti conclusivi.

 
Art. 14. - Delegato del Sindaco
 

1.         Il Sindaco nomina tra gli Assessori della frazione o tra i Consiglieri comunali della frazione o tra gli eleggibili a consigliere comunale residenti stabilmente nella frazione dotati di idonee competenze propri delegati, per curare gli interessi di ciascuna frazione. Il delegato ha il compito di raccogliere e segnalare all’Amministrazione le esigenze proprie degli abitanti della frazione di rispettiva residenza, verificare lo stato di funzionalità dei servizi comunali e l’efficacia delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Può attivare nella frazione momenti informativi periodici in relazione alle scelte operate dall’Amministrazione ed aventi particolari ricadute sulla frazione stessa, previa comunicazione al Sindaco.

2.         II Sindaco, con atto motivato, può affidare a singoli Consiglieri, ulteriori deleghe speciali su specifiche materie. Della nomina viene data comunicazione al Consiglio.

3.         Le deleghe possono prevedere un termine di scadenza.

4.         Il Consigliere delegato è invitato alle riunioni di Giunta nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico. Egli partecipa alla discussione senza diritto di voto.

5.         II Consigliere delegato deve ricevere, nell'espletamento del proprio mandato, la necessaria collaborazione dalla struttura comunale.

6.         Al delegato del Sindaco non spettano compensi per la carica, se non eventuali rimborsi spese a norma del regolamento vigente per gli Amministratori.

 
Art. 15. - Il Vicesindaco
 

1.         In caso di assenza od impedimento del Sindaco le funzioni sono esercitate dal Vicesindaco scelto dal Sindaco tra gli Assessori. In caso di assenza od impedimento del Vicesindaco, le funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

           
Art. 16. - La Giunta comunale
 

1.         La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente rimessi dalla Legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

2.         La Giunta, in assenza di differenti disposizioni normative:

a)         approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per lavori di somma urgenza;

b)         affida gli incarichi professionali esterni;

c)         concede i sussidi o i contributi comunque denominati;

d)         concede a terzi l’uso di beni e la gestione dei servizi;

e)         definisce i criteri per individuare il contraente ove per espresse disposizioni di legge si possa procedere prescindendo da confronti comunque denominati;

f)          nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso;

g)         approva gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.

3.         La Giunta comunale con propria deliberazione può delegare le competenze di cui al comma 2 al Segretario generale o a soggetti preposti ad una struttura organizzativa del Comune.

4.         La Giunta, assicurando complessivamente la partecipazione di ambo i generi effettua la nomina delle Commissioni comunali, qualora non già di competenza del Consiglio.

5.         La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da n. 6 Assessori nominati dal Sindaco, di cui almeno uno per la frazione di S. Antonio di Mavignola e uno per la frazione di Madonna di Campiglio, scelti fra gli iscritti alle liste elettorali nelle rispettive frazioni. Possono essere motivatamente nominati, in numero non superiore a due, Assessori non Consiglieri in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere ed Assessore. La Giunta deve essere composta in modo da assicurare la partecipazione di ambo i generi.

6.         La Giunta è convocata dal Sindaco senza particolari formalità. Si riunisce con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e delibera con voto palese, sempre che non si debba procedere diversamente secondo la legge. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.

7.         Alle sedute partecipa il Segretario generale che ha diritto di parola sulle questioni di propria competenza. Alle sedute possono essere invitati tecnici o esperti per relazionare su singoli oggetti.

8.         La Giunta, opera attraverso deliberazioni collegiali ed ha la collaborazione del Segretario Comunale e degli uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall’ordinamento vigente e garantiscono comunque l’efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all’emanazione dell’atto conclusivo.

9.         Le sedute di giunta non sono pubbliche.

10.       Tutti gli Assessori hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni del Consiglio comunale. L’Assessore non Consigliere non ha diritto di voto in Consiglio comunale. L’Assessore non Consigliere ha le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri Assessori.

 
 
Art. 17. - Consiglio comunale
 

1.         Il Consiglio comunale, composto dai Consiglieri eletti, è l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.

2.         Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento e le modalità per poter disporre e gestire servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Il Presidente del Consiglio ed il Sindaco, possono individuare con atto congiunto, le sedi destinate al supporto delle attività del Presidente, del Consiglio, dei Gruppi e delle Commissioni consiliari.

3.         Il Consiglio oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, delibera:

a)         in materia di denominazione di vie e piazze;

b)         il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all’anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti del Comune o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell’umanità intera;

c)         l’approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad Euro 500.000,00 al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi;

d)         l’approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche di importo superiore a quello stabilito alla lettera c), qualora il Consiglio comunale non si sia precedentemente pronunciato né sui progetti preliminari delle opere, né sui relativi progetti definitivi;

e)         in materia di apposizione, estinzione, sospensione o variazione del vincolo di uso civico;

f)          l’approvazione e l’eventuale adeguamento delle linee programmatiche di mandato definite dal Sindaco;

g)         la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali, di cui all’art. 40 comma 4.

h)         La partecipazione a Società di capitali di cui all’art.41

 

4.         Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d’opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.

5.         Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell’Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.

6.         Salvo che non sia diversamente disposto, nelle elezioni, designazioni e nomine di cui al comma 5, la votazione avviene in forma segreta, con voto limitato ad un componente, assicurando di norma complessivamente una rappresentanza di ambo i generi. Qualora per oggettive ragioni non sia rispettato il principio di pari opportunità, ne è data motivazione.

7.         Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio. Le nomine e le designazioni di cui al presente comma, sono di norma effettuate garantendo complessivamente almeno un posto ad entrambi i generi ed a tale principio sono informati i criteri d’indirizzo adottati dal Consiglio.

 
Art. 18. - Il Presidente del Consiglio comunale
 

1.         Il Consiglio, nella seduta immediatamente successiva alla proclamazione degli eletti, dopo aver provveduto alla relativa convalida elegge al proprio interno il Presidente del Consiglio.

2.         Ciascun Consigliere esprime il proprio voto in forma segreta, manifestando una sola preferenza sulla scheda all’uopo consegnata. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto almeno 13 preferenze nel primo turno di votazione, o in caso di mancata elezione, almeno 11 preferenze nel secondo turno di votazione. Qualora nessun candidato ottenga le preferenze richieste, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo turno e risulta eletto chi raccoglie il maggior numero di preferenze o, in caso di parità, il più anziano di età.

3.         Il Consiglio comunale, mediante separata votazione, con le stesse modalità fissate per l’elezione del Presidente, nomina il Vicepresidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

4.         Sino alla elezione del Presidente e successivamente, in ogni caso di dichiarata temporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, la seduta è presieduta dal più anziano di età fra i consiglieri presenti che non abbiano manifestato la propria indisponibilità.

 
 
Art. 19. - Attribuzioni del Presidente
 

1.         Il Presidente del Consiglio è organo istituzionale del Comune ed in particolare:

a)         rappresenta il Consiglio comunale;

b)         programma i lavori del Consiglio comunale, ne stabilisce l’ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte dell’Assemblea, del Sindaco e della Giunta, delle commissioni, dei singoli Consiglieri, che risultino istruite ai sensi di legge, e ne coordina i lavori;

c)         cura i rapporti del Consiglio con l’organo di revisione economico-finanziaria e con il difensore civico

d)         assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;

e)         promuove e coordina, la partecipazione del Consiglio alla definizione, adeguamento e controllo delle linee programmatiche da parte del Sindaco e di singoli Assessori;

f)          assicura il collegamento politico con il Sindaco ed i gruppi consiliari;

g)         promuove le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;

h)         promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali;

i)          propone la costituzione delle Commissioni consiliari e cura il coordinamento con le stesse per gli atti che devono essere sottoposti all’Assemblea;

j)          adempie alle ulteriori funzioni previste dal regolamento.

 
Art. 20. - Procedure di convocazione e deliberazione
 

1.         Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente del Consiglio cui compete la determinazione dell’adunanza di prima convocazione ed eventualmente di seconda convocazione, nonché la formazione dell’ordine del giorno dei lavori.

2.         Il Presidente, su richiesta della Giunta comunale o di un quinto dei Consiglieri, provvede alla convocazione del Consiglio entro il termine di 15 giorni.

 
 
Art. 21. - Funzionamento del Consiglio
 

1.         Il Consiglio comunale è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza di oltre la metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza più ampia in relazione alle singole delibere da adottare. In mancanza del raggiungimento del numero legale nella prima seduta, nella seconda seduta è sufficiente la presenza di almeno 9 Consiglieri, salvo che sia richiesta una maggioranza più ampia.

2.         Nella formulazione dell'ordine del giorno è data priorità alle questioni urgenti e a quelle non trattate nella seduta precedente. Nella formazione dell'ordine del giorno il Presidente del Consiglio sente il Sindaco, la Giunta comunale e i Capigruppo. L’avviso di convocazione contenente gli oggetti da trattare deve essere consegnato ai Consiglieri almeno quattro giorni liberi prima dell’adunanza. La consegna deve avvenire tramite messo comunale o dipendente all’uopo incaricato.

3.         Salvo che la legge o il presente Statuto non dispongano diversamente, le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Nel computo dei votanti si considerano gli astenuti. Il voto è palese salvi i casi in cui la legge prescriva altrimenti.

4.         Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvi i casi individuati dal regolamento. Può essere prevista l'audizione del pubblico ovvero di singoli cittadini o rappresentanti di forme associative nonché di esperti, di consulenti ovvero di dipendenti del Comune.

5.         Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l’esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali.

 
 
Art. 22. - I Gruppi consiliari
 

1.         I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo.

2.         Il Comune, per l'esercizio della funzione dei gruppi e in relazione alle rispettive esigenze, mette a disposizione locali, attrezzature e servizi, secondo criteri e modalità fissati dal regolamento.

3.         I gruppi consiliari hanno diritto ad usufruire delle risorse finanziarie del bilancio comunale necessarie per l’effettivo esercizio delle proprie funzioni. Il regolamento comunale definisce l’entità e le modalità di fruizione delle suddette risorse finanziarie da parte dei gruppi consiliari.

4.         Ai gruppi consiliari sono inviate le copie delle deliberazioni giuntali in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo e con periodicità settimanale gli elenchi delle determinazioni dirigenziali, dei decreti sindacali e delle ordinanze.

 
Art. 23. - Consiglieri
 

1.         I Consiglieri operano senza vincolo di mandato, hanno il dovere di partecipare alle sedute degli organi nei quali sono stati eletti o nominati e godono dei diritti e delle facoltà ad essi riconosciuti dall’ordinamento. Annualmente il Presidente del Consiglio provvede all'esposizione all'albo di un elenco che evidenzi le presenze, le assenze giustificate e quelle ingiustificate dei Consiglieri alle sedute del Consiglio e delle Commissioni.

2.         Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l’iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:

a)         partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all’ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;

b)         presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;

c)         formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune, posti all’ordine del giorno.

3. Il Consigliere comunale, per l’effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato.

4. Sino a diversa determinazione adottata dagli organi competenti, per l’effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio e per non più di una seduta al giorno, nonché della Giunta e delle Commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate, è corrisposto ai Consiglieri che non godono dell’indennità di carica, un gettone di presenza come   previsto dalla legge regionale.

5. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, devono essere formulate per iscritto ed indirizzate al Consiglio comunale, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

6. Il Consigliere comunale impossibilitato a partecipare alle sedute di Consiglio, è tenuto a giustificare entro le 12 ore precedenti la seduta la propria assenza, salvo caso fortuito o forza maggiore. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a due sedute consecutive, il Presidente del Consiglio provvede ad informarlo del dovere di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l’assenza si protragga per tre sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, valutando le motivazioni addotte dal Consigliere e deliberando a scrutinio segreto con la maggioranza di 13 Consiglieri.

7. Il Consiglio deve procedere alle surrogazioni entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni ovvero nella prima seduta utile in caso di pronunciamento di decadenza.

8. Nella seduta della surroga non possono essere posti all’ordine del giorno ulteriori punti.

 
 
Art. 24. - Il Consigliere incaricato
 

1.         Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate.

2.         La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l’espletamento dell’incarico affidato.

 
 
Art. 25. - Partecipazione in Enti
 

1.         Il Sindaco e i Consiglieri possono partecipare in qualità di amministratori in enti, società, aziende ed istituzioni, comunque partecipate dal Comune. Questi si faranno carico di relazionare periodicamente al Consiglio.

2.         Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità, allorquando il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l’esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell’interesse generale della Comunità.

3.         Ricorrendo le condizioni suddette, il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell’espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell’effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.

4.         La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l’assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

 
 

CAPO IV - LA COLLABORAZIONE INTERCOMUNALE E CON ALTRI ENTI PUBBLICI

 
Art. 26. - Principio ispiratore
 

1.         Il Comune promuove il senso di appartenenza dei propri cittadini alla Comunità della Val Rendena legata a tradizioni e a vicende storiche in gran parte comuni.

2.         Promuove forme di collaborazione anche per ricerche e studi sull'origine e lo sviluppo storico, culturale ed economico della Val Rendena.

3.         Ispira la propria azione al principio della leale collaborazione con gli altri Comuni della Val Rendena.

4.         Mediante gemellaggi ed altre iniziative il Comune promuove la conoscenza e i rapporti con altre culture ed altre comunità.

5.         In vista del perseguimento del proprio sviluppo economico, sociale e civile, promuove rapporti di collaborazione e di associazione con altri Comuni ed altri enti pubblici avvalendosi delle forme previste dalla legge.

 
 
 
Art. 27. - Razionalizzazione dei servizi locali
 

1.         Allo scopo di svolgere le proprie funzioni in modo adeguato e coordinato o di effettuare interventi di reciproco interesse, il Comune promuove l'adozione di convenzioni, di consorzi, di accordi di programmi e di conferenze di servizi.

 
 

Art. 28. - Principio di collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento

 

1.         Il rapporto tra il Comune e la Provincia Autonoma di Trento si ispira al principio della leale e reciproca collaborazione con particolare riferimento all'azione amministrativa rientrante nelle materie di competenza di entrambi gli Enti.

2.         Il Comune definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani coordinati con gli strumenti programmatori della Provincia Autonoma di Trento e partecipa, per quanto di propria competenza ed anche tramite le rappresentanze dei Comuni, alla loro determinazione.

3.         Il Comune rappresenta, di fronte alla P.A.T., le esigenze della popolazione e del territorio comunale e a tal fine può intervenire in tutti i procedimenti che possono incidere su tali esigenze.

 
 
 

CAPO V - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI

 
 
Art. 29. - Principio ispiratore
 

1.         L'ordinamento degli uffici si ispira:

a) ai principi di efficienza, di efficacia e di trasparenza verso il perseguimento dell'obiettivo di equilibrare le esigenze organizzative con i bisogni del cittadino nell'ambito di una leale collaborazione;

b) all'obiettivo di coinvolgimento del personale nelle scelte di razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi resi alla comunità nonché al principio di flessibilità;

c) ai principi del contraddittorio, dell'obbligo di provvedere, della motivazione, del divieto di aggravare il procedimento e della semplificazione delle procedure burocratiche.

 
Art. 30. - Aggiornamento del personale ed incarichi esterni
 

1.         Il Comune, anche tramite gli strumenti di collaborazione con altri Comuni o con altri enti pubblici o privati previsti dalla legge e dal presente Statuto:

a) provvede a favorire l'aggiornamento e la crescita professionale del personale;

b) può avvalersi di consulenti esterni iscritti ad albi professionali oppure ove non sia necessaria l’iscrizione, dotati di comprovata esperienza.

 
Art. 31. Organizzazione

1.         Il Comune, con regolamento, definisce l’articolazione della propria struttura organizzativa.

2.         La Giunta comunale, sulla base dell’articolazione organizzativa del Comune:

a)         attribuisce le funzioni di cui all’articolo 32 comma 5;

b)         individua la competenza all’adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all’articolo 32 commi 3 e 5;

c)         individua le responsabilità ed i poteri in ordine all’attività istruttoria e ad ogni altro adempimento connesso ai procedimenti di competenza del Comune;

d)         definisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.

3.         Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell’Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e per quanto non di competenza del Segretario, l’adozione degli atti di cui al comma 2 lettera b) ed i poteri e la responsabilità di cui al comma 2 lettera c).

4.         La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al Segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

 

Art. 32. - Segretario generale.

 

1.         Il Segretario generale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.

2.         Il Segretario generale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.

3.         Fatte salve la competenze attribuite ad organi diversi dal presente Statuto, anche in relazione all’adozione di atti di natura tecnico gestionale, al Segretario generale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

4.         Il Segretario generale è responsabile, in relazione alle proprie attribuzioni, del risultato dell’attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.

5.         Alcune delle funzioni di cui al comma 3, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge, a dipendenti preposti ad un Servizio del Comune, che assumono la responsabilità di cui al comma 4 in relazione alle specifiche competenze conferite.

6.         Oltre ad ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti, il Segretario comunale:

a)         partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;

b)         coordina le strutture organizzative del Comune, cura l’attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;

c)         presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e dirime eventuali conflitti di competenza;

d)         roga i contratti nei quali l’Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell’interesse del Comune.

7.         Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

 
Art. 33. - Rappresentanza in giudizio
 

1.         Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.

2.         Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.

3.         Per gli atti emessi dalla Polizia Municipale, il funzionario più alto in grado presso il corpo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.

4.         Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

 
 
CAPO VI - ATTIVITÀ NORMATIVA E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
 
 
Art. 34. Autonomia statutaria
 

1.         Lo Statuto, carta fondamentale dei diritti e dei doversi dei cittadini, è fonte primaria e jus proprium dell'ordinamento comunale nell'ambito della Costituzione e dei principi contenuti nella legge sull'ordinamento delle autonomie locali.

 
Art. 35. - Potestà regolamentare
 

1.         Il regolamento è atto normativo generale approvato dal Consiglio comunale.

2.         I regolamenti contengono disposizioni sulle materie esplicitamente rinviate ad essi dalle leggi e dal presente Statuto, nonché sulle materie rientranti nell'ambito delle funzioni comunali.

3.         Il Consiglio approva i regolamenti con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4.         La delibera di approvazione viene resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio.

 
 
Art. 36. - Fonti di interpretazione
 

1.         Spetta al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio, al Segretario generale, l'emanazione di atti con cui si determinano le modalità applicative di norme legislative, statutarie e regolamentari.

2.         All'interpretazione delle disposizioni statutarie, regolamentari e agli altri atti a contenuto normativo provvede il Consiglio comunale, sulla base dei criteri d'interpretazione di cui all’art. 12 delle preleggi del Codice Civile.

3.         All'interpretazione degli altri atti aventi contenuto negoziale, provvedono il Sindaco, la Giunta e il Segretario generale nell'ambito delle rispettive competenze, sulla base dei criteri d'interpretazione di cui agli artt. 1362 e segg. del Codice Civile.

 
 
 

Art. 37. - Pubblicità degli atti normativi

 

1.         Lo Statuto, i regolamenti e le fonti di interpretazione sono inseriti nella Raccolta normativa del Comune. Essi sono resi pubblici in modo da favorire la più ampia conoscenza da parte dei cittadini ed interessati.

 
 
Art. 38. - Procedimento amministrativo
 

1.         I procedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive di persone o gruppi sono disciplinati dalla legge provinciale e dal regolamento del procedimento.

2.         In particolare, il procedimento amministrativo è regolato dai seguenti principi:

a)         l'Amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine generale di novanta giorni, ovvero entro il diverso termine fissato dalla legge o dal regolamento sul procedimento;

b)         l'Amministrazione non può gravare o ritardare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze adeguatamente accertate e comunicate all'interessato, salvo che vi sia il consenso dello stesso;

c)         l'Amministrazione non può rigettare l'istanza per la mancanza di documentazione o per irregolarità formali, ma dovrà richiedere l'integrazione o la regolarizzazione entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza stessa. Il termine è sospeso dalla data di invio della richiesta e fino a pervenuta risposta. Non può essere effettuata più di una sospensione dei termini;

d)         tutti gli atti amministrativi, esclusi quelli normativi e a contenuto generale, sono motivati in fatto e in diritto;

e)         ogni procedimento è curato da un funzionario responsabile ed individuabile a norma delle vigenti disposizioni;

f)          viene garantito all'interessato il diritto di essere informato dell'avvio del procedimento o dello stato dello stesso, il diritto di accesso nonché il diritto di presentare memorie e documenti che l'Amministrazione ha il dovere di valutare ove pertinenti all'oggetto del procedimento; possono partecipare ai procedimenti amministrativi i portatori di interessi pubblici o privati e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio;

g)         l'azione amministrativa si ispira al principio della semplificazione degli adempimenti burocratici.

 
 
CAPO VII - SERVIZI PUBBLICI
 
Art. 39. - Norme generali
 

1.         I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria, nonché dell’apposito regolamento comunale.

2.         La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.

3.         La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell’adeguatezza dell’ambito territoriale comunale sotto il profilo dell’economicità e dell’efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.

4.         Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.

5.         La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

 
 
Art. 40. - Tariffe
 

1.         Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.

2.         Nella determinazione della politica tariffaria:

a)         si tiene conto, di norma, del criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione;

b)         si possono prevedere modalità e forme agevolative, in via generale e/o per determinate categorie di utenti secondo la capacità contributiva degli stessi e il numero dei componenti del nucleo famigliare, quando vi siano particolari ragioni di carattere sociale e per i servizi di stretta necessità sociale; in tal caso, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo.

3.         L’istituzione delle tariffe relative all’utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.

4.         Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:

a)         tariffe relative all’acquedotto, fognatura e servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

b)         servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;

c)         in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.

5.         Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l’anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio cui si riferiscono.

6.         Si prescinde dal termine di cui al comma 5 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici.

7.         L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.

 
Art. 41. - Partecipazione a società di capitali
 

1.         Il Comune può costituire o partecipare a società di capitali, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati e di società cooperative, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse, attraverso l'adozione, da parte del Consiglio comunale, di motivata deliberazione, assunta a maggioranza assoluta, con la quale vengono determinati la quota di partecipazione, le condizioni statutarie e le forme di controllo e vigilanza.

2.         E' riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale e sulla dimissione della partecipazione.

 
 
 
CAPO VIII - BENI E CONTRATTI - GESTIONE FINANZIARIA
 
Art. 42. - Beni comunali
 

1.         L'inventario redatto a norma delle vigenti disposizioni evidenzia:

a) i beni facenti parte del patrimonio e del demanio comunale;

b) le terre comuni soggette ad uso civico;

c) i beni acquisiti al patrimonio comunale mediante lasciti ad enti di beneficienza od assistenza evidenziando il nome del donante o del de cuius e il relativo reddito che verrà preferibilmente destinato a fini assistenziali.

 
 
Art. 43. - Contratti
 

1.         Per la conclusione dei contratti il Comune applica le disposizioni contenute nel presente Statuto, nel regolamento dei contratti e nella vigente normativa Provinciale e comunitaria.

2.         L'attività contrattuale potrà essere esercitata anche tramite le forme di collaborazione intercomunale e con altri enti pubblici o con privati a norma delle disposizioni vigenti e del presente Statuto.

 
 
Art. 44. - Linee programmatiche
 

1.         Il Sindaco neo eletto, entro 60 giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale indica le linee strategiche dell’Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.

2.         Il Consiglio comunale è convocato per l’approvazione di tale documento non prima di 15 giorni dall’invio della proposta ai Consiglieri.

3.         Il documento approvato è trasmesso al Consiglio delle Autonomie locali.

4.         Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale o di un quinto dei Consiglieri, solo a seguito di sopravvenuti fatti o esigenze emersi in ambito locale.

5.         Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e Assessori delle linee programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l’adeguamento.

6.         Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale circa l’attuazione delle linee programmatiche.

 
Art. 45. -Programmazione finanziaria - controllo

1.         Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall’ordinamento vigente.

2.         La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l’attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.

3.         La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.

4.         La Giunta propone all’approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione fornendo informazioni sull’andamento finanziario del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione.

 
Art. 46. - Controllo di gestione
 

1.         Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell’attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.

2.         Nel rispetto dei limiti consentiti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, la verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata le gestione delle risorse del Comune.

3.         Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l’esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

 
 
Art. 47. - La gestione del patrimonio

1.         I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d’uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.

2.         I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

 
Art. 48.- Il revisore dei conti

1.         Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune.

2.         Il Sindaco e il Presidente del Consiglio possono richiedere la presenza del revisore dei conti alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti.

3.         Il revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale.

 
CAPO IX DISCIPLINA TRANSITORIA
 
Art. 49. - Regolamenti
 

1.         Il Comune procede all’adeguamento o alla stesura dei regolamenti previsti dalla legge o dal presente Statuto entro tre mesi dall’entrata in vigore dello Statuto.

 
Art. 50. - Revisione statutaria
 

1.         Per revisione dello Statuto si intende sia l’adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell’articolato vigente.

2.         Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole di 14 Consiglieri; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3.         La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell’entrata in vigore di un nuovo Statuto.

 
Art. 51. - Norme transitorie

1.         Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.

2.         Le disposizioni di cui agli articoli 16, commi 4 e 5 e 17 commi 6 e 7 trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime.

 
Art. 52. - Disposizioni finali

1.         Lo Statuto, dopo l’approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.

2.         Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all’albo pretorio del Comune.

 
 
 
 
 
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